GUARDIA COSTIERA DI ANCONA
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Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
ORDINANZE SULLA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE LOCALE
- Ordinanza n.29/2024 sulla sicurezza balneare.
Come già indicato nell’Ordinanza n. 26-2023, la Capitaneria di Porto di Ancona ricorda a tutti i diportisti che, per la sicurezza dei bagnanti nel periodo estivo [ndr. stagione balneare dal 1° maggio al 29 settembre 2024], il limite di navigazione e ancoraggio dalla costa è di 300 metri salvo i corridoi di lancio segnalati e che in particolare, sul litorale del Conero, vigono le seguenti deroghe specifiche:- dal Cantiere Navale Fincantieri allo scoglio del Trave, ovvero a nord di quest’ultimo: 100 metri;
- dalla chiesetta di S. Maria di Portonovo sino alla spiaggia Sassi Neri (esclusa): 100 metri.
Si evidenzia inoltre che:
- già dal 2023 non è più consentito l’ormeggio in deroga entro i 50 mt. nella zona di 200 mt. a sud dello scoglio del Trave, tuttavia, come successivamente chiarito dalla CP nei tratti di costa completamente interdetti per franosità, dove si interrompe la fascia dedicata alla balneazione, ad esempio a Sud dello scoglio del Trave sino a 674 metri a Nord-Ovest del sentiero principale di Mezzavalle denominato sentiero «Mezzavalle sud», sono ammesse le attività nautiche, ivi compreso quindi il transito e l’ancoraggio, con il nuovo limite di «oltre 100 mt dalla battigia». I tratti di costa interessati sono quelli previsti dalle ordinanze di franosità ed interdizione emanate dall’ente territoriale competente (il Comune di Ancona) che ha l’onere di segnalare tali tratti con boe di colore giallo, ove possibile, o con adeguata segnaletica ed informativa.
- è vietato nuotare, navigare (es. con SUP o imbarcazioni a remi), entro una distanza di 100 mt dalla battigia, negli specchi acquei antistanti tratti di costa totalmente interdetta dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico, quali ad esempio il tratto compreso tra la zona a sud del Trave e parte della spiaggia di Mezzavalle.
- Ordinanza n.36/2023 sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Ancona.
L’Ordinanza abroga le Ordinanze nn° 34/2011, 41/2018 e 60/2018 fornendo un quadro normativo completo su:- CAPITOLO II – Scuole di vela-scuole di tavole a vela;
- CAPITOLO III – Disciplina sull’uso delle tavole a vela (wind-surf);
- CAPITOLO IV – Disciplina sull’uso delle tavole a vela con aquilone (kite-surf);
- CAPITOLO V – Traino di giochi d’acqua e piccoli gommoni;
- CAPITOLO VI – Navigazione piccoli natanti;
- CAPITOLO VII – E-bike acquatica;
- CAPITOLO VIII – Sci nautico;
- CAPITOLO IX – Paracadutismo ascensionale;
- CAPITOLO X – Navigazione di acqua scooter o moto d’acqua e mezzi similari;
- CAPITOLO XI – Attività subacquee;
- CAPITOLO XII – Ray-board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard;
- CAPITOLO XIII – Jetlev flyer, flyboard e dispositivi assimilabili;
- CAPITOLO XIV – Locazione e noleggio di natanti da diporto e moto d’acqua utilizzate per finalità turistico ricreative;
- CAPITOLO XV – Trasporto passeggeri in brevi gite.
- Ordinanza n.26/2023 sui limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Ancona.
L’Ordinanza abroga il contenuto dell’Ordinanza n. 34/2012 che prevedeva: «Nello specchio acqueo immediatamente a levante della scogliera del Trave e per duecento (200) metri dalla radice della stessa, è consentito l’ormeggio (e conseguentemente il transito per accedere in detta zona) mediante ancoraggio fino ad una distanza di 50 mt. dalla costa».L’Ordinanza dispone tra l’altro:Articolo 5 (Moto d’acqua – scooters acquatici – acquascooters – jet sky, jetlev flyer, flyboard, tavole a vela e Kite surf)
5.1 Le tavole a vela, i piccoli natanti a vela, i Kite Surf, le moto d’acqua/gli scooters acquatici e tutti i mezzi similari ed assimilabili e/o equiparabili possono navigare – nel rispetto delle modalità previste dal vigente Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico -, ad una distanza non superiore a metri 1852 (1 miglio nautico) dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla costa.5.2 Lo specchio acqueo in cui è consentita la navigazione dovrà essere raggiunto con rotta perpendicolare alla costa, con andatura al minimo, in assetto di dislocamento e senza provocare sbuffi d’onda, esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio dislocati lungo il litorale.Articolo 8 (Limiti di velocità)
8.1 Durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acquee riservate alla balneazione e metri 1000 (mille) dalle coste sabbiose e dagli arenili e metri 500 (cinquecento) dalle coste a picco, le unità propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e con lo scafo in dislocamento senza provocare sbuffi d’onda.Se si deve sbarcare a terra il tender a motore deve essere condotto entro gli appositi corridoi di lancio, attraversandoli a lento moto e, comunque, a velocità non superiore ad 1 nodo, in assetto di dislocamento, senza provocare sbuffi d’onda ed evitando emissioni di scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti. È comunque vietato l’ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio; l’ormeggio è, altresì, vietato anche ai gavitelli più esterni che costituiscono l’ingresso al corridoio.
Nelle zone riservate alla balneazione è vietata la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale in mancanza di apposito provvedimento rilasciato dall’Autorità competente all’amministrazione delle aree demaniali marittime [ndr. un tender condotto a remi non può essere ancorato nei pressi della riva].
- Ordinanza n.41/2019 del Sindaco di Ancona sulla Definizione dei tratti di litorale interdetti e parzialmente fruibili nel tratto di costa compreso tra lo stabilimento Fincantieri (escluso) e lo Scoglio della Vela (limite del territorio comunale).
- Ordinanza n.96/2005 sullo smaltimento dei rifiuti in mare.
- Ordinanza n.50/1997 sulla pesca sportiva dei mitili.
ATTENZIONE: per il 2024 con Ordinanza n.13/2024 la data di inizio della pesca dei mitili è stata posticipata dal 15 maggio al 15 giugno!